RCP.ARCHITETTO

17.08.2024

Obbligatorietá

L'art. 5 del D.P.R. 137/2012 sancisce l'obbligatorietà per tutti gli architetti iscritti all'Albo di stipulare una polizza che garantisca la copertura di Responsabilità Civile Professionale.


La clausola di retroattività

Un altro elemento molto importante della copertura assicurativa garantita da una polizza RC professionale per Architetti è la clausola di Retroattività, che consente di coprire anche il periodo precedente alla stipula della polizza stessa.

Il periodo di retroattività in genere dipende dalla compagnia con cui si attiva la polizza e dalle esigenze del contraente. In alcuni casi, le polizze assicurative presentano una retroattività illimitata, andando a coprire richieste di risarcimento danni legati ad errori commessi in qualsiasi momento dell'attività professionale dell'architetto, senza alcun vincolo temporale.

L'assicurazione di Responsabilità Civile per Architetti prevede la clausola "Claims Made" che, in italiano, può essere tradotta come "a richiesta fatta". Sostanzialmente, il danno viene "attivato" al momento in cui viene presentata la richiesta di risarcimento e la relativa copertura assicurativa sarà legata alle garanzie attive al momento in cui si riceve tale richiesta. Questo significa che vengono coperti anche illeciti commessi prima della decorrenza dell'assicurazione purché rientrino nel periodo di retroattività fissato dalle clausole contrattuali della polizza al momento della sottoscrizione.

SANZIONI

La mancata sottoscrizione di una polizza RC professionale è considerata una violazione disciplinare. Secondo la normativa in vigore, è compito del rispettivo Ordine professionale accertare la violazione dell'obbligo di attivare una copertura RC, il quale, qualora lo ritenga necessario, dovrà anche procedere all'applicazione di una sanzione disciplinare adeguata e proporzionata al caso specifico. In generale, le sanzioni principali comprendono un richiamo ufficiale, multe pecuniarie di importo variabile a seconda dei casi e la sospensione temporanea dalla professione. Nei casi più gravi è prevista la radiazione permanente dall'Albo dei professionisti.

L'assicurazione RC professionale per Architetti

La polizza RC Architetto garantisce al contraente una protezione contro le richieste di risarcimento danni ricevute da parte di terzi in seguito a errori, omissioni o negligenze compiute durante lo svolgimento dell'attività professionale. Va considerata anche come un'importante garanzia anche per i clienti dell'architetto il quale, procedendo con l'attivazione della polizza, confermerà il suo rispetto per le regole e la sua deontologia professionale. 


Tutela

Tutela il singolo libero professionista iscritto all'Albo, lo Studio Associato e, qualora le attività vengano svolte in nome del contraente della polizza, la copertura si estende anche a tutti i soci, partner e collaboratori.


Quali attivitá copre

Le attività che copre:

Progettazione

Rilievi catastali e topografici

Certificazione ambientale ed energetica

Direzione dei lavori e dei cantieri

Coordinazione della sicurezza

La mancata attivazione di una polizza professionale comporta sanzioni di vario tipo.


Massimale

Rappresenta l'importo massimo che una compagnia eroga come risarcimento del danno causato dal contraente della polizza. Nel caso in cui il risarcimento risulti superiore al massimale, la parte eccedente dovrà essere coperta direttamente dal professionista. Per questo motivo è molto importante individuare un'assicurazione che garantisca un massimale sufficientemente elevato tenendo in considerazione che all'aumentare del massimale, di norma, andrà ad aumentare anche il costo della polizza.

Il massimale minimo per legge è pari € 250.000

Franchigia

La franchigia rappresenta l'importo minimo di ogni danno che rimane a carico dell'assicurato. Nel caso in cui il risarcimento danni risulterà inferiore alla franchigia, il professionista dovrà provvedere in autonomia al suo pagamento.


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